Il consiglio dell’istituzione è regolamentato dalla Legge Provinciale sulla Scuola - Legge Provinciale 7 agosto 2006, che all’articolo 22 ne esplicita composizione, compiti e funzioni.

Art. 22
Consiglio dell'istituzione
1. Il consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e dei principi definiti nello statuto, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.
2. In particolare il consiglio approva:
a) lo statuto e il regolamento interno;
b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
c) il progetto d'istituto;
d) omissis
e) il bilancio e il conto consuntivo;
f) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;
g) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20 nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;
h) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.
3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di undici membri - in modo da garantire comunque la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica - che sono individuati mediante elezioni indette dal dirigente dell'istituzione con riferimento agli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, agli studenti del secondo ciclo e alle famiglie. Lo statuto dell'istituzione può prevedere la presenza nell'ambito del consiglio dell'istituzione di non più di cinque rappresentanti del territorio, indicando se tali componenti partecipano alle sedute con o senza diritto di voto. Il presidente è scelto fra i membri della componente dei genitori. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è definito dallo statuto ai sensi dell'articolo 17, tenendo conto della complessità organizzativa dell'istituzione. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio; il responsabile amministrativo svolge le funzioni di segretario.
4. Nelle istituzioni scolastiche e formative con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro lo statuto prevede la presenza nel consiglio dell'istituzione della rappresentanza della minoranza linguistica medesima.
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nonché i casi e le modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione.
6. Fino alla nomina del consiglio dell'istituzione il consiglio d'istituto operante presso ciascuna istituzione alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni attribuite al consiglio dell'istituzione, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le disposizioni relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica.

Il Consiglio dell'istituzione del Liceo delle Arti è composto dai membri visibili scaricando questo allegato.

 

 

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