Il consiglio di classe, è regolamentato dal Decreto Legislativo 297/1994 (art. 5) e dalla Legge Provinciale sulla Scuola - Legge Provinciale 7 agosto 2006, che all’articolo 25 ne esplicita composizione, compiti e funzioni.

Art. 25
Consiglio di classe
1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola del secondo ciclo dai rappresentanti degli studenti della classe, secondo le modalità definite dallo statuto. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica e formativa o da un docente da lui delegato; del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori (17).
2. Il consiglio di classe definisce le attività della classe curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del progetto d'istituto e della programmazione dell'attività didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.
3. Il consiglio di classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell'attività didattica della classe.

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